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Intervista Prof. Francesco Bruno: «La direttiva Seveso non si applica al Tap. Ecco perché il progetto non è in bilico». Intervista al Corriere del Mezzogiorno (20 dicembre 2017)

  Dal Corriere del Mezzogiorno – 20 dicembre 2017   Parla Francesco Bruno, docente della Sapienza.: «Il governatore Emiliano sbaglia a insistere» Il gasdotto Tap? Non deve essere assoggettato alla direttiva Seveso. Sbaglia Michele Emiliano a insistere. È il parere di Francesco Bruno, docente di Diritto ambientale alla Sapienza e all’università del Molise. Emiliano continua a contestare la localizzazione di Tap: proteste fondate? «La polemica degli ultimi giorni sono state rinfocolate dall’esplosione di un impianto in Austria. Analogo, dice Emiliano, a quello da realizzarsi a Melendugno. Dal punto di vista giuridico, direi che non ci sono motivi per rimettere in discussione il progetto». La Regione invoca l’applicazione della direttiva Seveso sugli impianti pericolosi. «Sul punto c’è stata una sentenza del Tar Lazio, confermata dal consiglio di Stato, e un provvedimento del gip di Lecce. Sostengono che l’impianto di Melendugno – cosiddetto Prt – non deve essere assoggettato a direttiva Seveso. Peraltro il ministero dell’Ambiente si era rivolto alla commissione europea. Bruxelles ha replicato che nel caso in cui il Prt sia realizzato al di fuori di uno stabilimento chiuso (è il caso di Tap) si deve escludere l’applicazione della direttiva Seveso. C’è stata un’altra diatriba circa la possibile manipolazione del gas nel Prt – per esempio il passaggio da stato liquido a gassoso o viceversa – ma questa è esclusa. Anche per questo, la normativa citata non va applicata». Emiliano minaccia di rivolgersi alla procura della Repubblica. Che ne pensa? «Ci sono interventi di tre ministeri (Ambiente, Sviluppo, Interni) che hanno autorizzato l’impianto, senza applicare la normativa Seveso. Però non significa che l’autorizzazione non sia sufficientemente severa a tutela dei cittadini. Ciò detto: Emiliano potrebbe avere – questo non lo so – evidenze di mancanze di misure di salvaguardia: in questo caso potrebbe intervenire. Diversamente, sembra difficile che tre ministeri e anche la Ue siano intervenuti senza considerare le ricadute su salute e ambiente». Emiliano protesta per Tap ma pure per Ilva. Non ritiene che su questi temi la Regione debba poter far sentire la sua voce? «Assolutamente sì. C’è un principio di cui si deve tenere conto – in materia ambientale ma non solo – ed è quello della leale cooperazione istituzionale. Stato e Regione vi si devono attenere per lavorare in funzione del bene comune. La leale cooperazione si estrinseca attraverso la conferenza dei servizi, cui sono chiamati tutti gli enti interessati. Evidentemente la Regione ha partecipato e si è trovata in minoranza. Ora ha impugnato il decreto ambientale – non sta a me dire se in maniera fondata o infondata – e ha costretto il governo a convocare un tavolo con gli enti locali (si apre oggi, ndr)». Su Ilva il governo non ha svolto la valutazione di impatto sanitario. Non sarebbe il caso che quell’analisi fosse eseguita? «Non credo. Quella è una misura che dovrà essere integrata, magari prima che Ilva passi di mano e ricominci l’attività secondo nuove logiche produttive. Non è, dunque, una mancanza in senso tecnico-giuridico. Caso mai lo è sul piano sociale. Dal punto di vista giuridico, la valutazione sanitaria è un provvedimento che può essere integrato in una fase successiva».  

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Sentenza Corte Ue su Ogm: l’analisi del prof. Matteo Benozzo su Italia Oggi (14 settembre 2017)

  Da Italia Oggi – 14 settembre 2017 Illegittimo il divieto imposto dal governo italiano alla coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810, di proprietà della Monsanto, sebbene fosse autorizzato all’immissione in commercio nell’Unione europea nel lontano 1998. La Corte di giustizia Ue ha depositato la sentenza (procedimento C-111/16) relativa al noto caso dell’agricoltore Giorgio Fidenato; caso da cui i giudici europei desumono il principio generale che non bastano i dubbi per vietare la coltivazione di Ogm e che nessuno stato membro può adottare misure di emergenza concernenti il transgenico senza che sia evidente l’esistenza di un grave rischio per la salute o per l’ambiente. La decisione si incentra sulla particolare natura dell’art. 34 del regolamento Ce n. 1829/2003 in materia di autorizzazione e commercializzazione degli alimenti geneticamente modificati, che prevede la possibilità per i paesi membri di adottare misure emergenziali «quando sia manifesto che prodotti autorizzati possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente». Nel 2013, il governo italiano aveva deciso di vietare la coltivazione del Mon810 ricorrendo a tale articolo, ma senza prove manifeste di un «grave rischio» per la salute, a fronte invece solo di due studi del Cra e dell’Ispra che avevano sollevato dubbi sulla salubrità del granturco biotecnologico. Il governo aveva ritenuto tali studi sufficienti a giustificare l’adozione del divieto ai sensi del principio di precauzione ex art. 7 del regolamento Ce n. 178/2001 sulla sicurezza alimentare, che consente l’adozione di misure provvisorie di gestione dei rischi «qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico». A conclusione del giudizio, la Corte di giustizia ha ritenuto illegittimo l’assunto del governo italiano sostenendo che il regolamento 178 rappresenta una norma generale in materia alimentare di cui il regolamento 1829 sarebbe norma speciale. Per cui i principi generali della prima (tra cui il principio di precauzione) troverebbero espressione e adattamento nella seconda, ma in forza delle sue specifiche disposizioni che consentono l’operatività dei principi ove non stabilito diversamente. Ebbene, secondo la Corte l’art. 34 non consentirebbe limitazioni alla circolazione degli alimenti geneticamente modificati, già autorizzati al commercio dalla Commissione, in forza del principio di precauzione, ma solo in ipotesi di concrete criticità e a fronte di prove manifeste, in quanto tale principio avrebbe già spiegato tutti i suoi effetti di tutela lungo tutto l’iter autorizzativo previsto dal regolamento 1829 per la messa in commercio, non potendo essere nuovamente fatto valere dopo il rilascio della relativa autorizzazione. La decisione chiude una fase di incertezza sull’operatività delle regole europee in materia di Ogm, che però non avrà conseguenze concrete nelle politiche territoriali dei singoli stati. Se obiettivo del divieto italiano era la limitazione del Mon810 alla sola fase di messa in coltura (che la stessa società titolare del brevetto, la Monsanto, aveva deciso di interrompere da alcuni anni), la modifica del 2015 alla direttiva 2001/18/Ce sulla coltivazione di tali prodotti consentirà comunque allo stato italiano di raggiungere tale obiettivo e riproporre nel breve una disciplina equivalente. Dopo il 2015, infatti, l’Unione europea ha trasferito proprio agli stati membri la regolamentazione della coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali, tradizionali e biologiche, con possibilità di limitare o vietare gli Ogm in tutto, o in parte, il loro territorio, senza più utilizzare clausole di salvaguardia o misure emergenziali; basando le propri decisioni su motivazioni socio-economiche, di tutela della biodiversità o anche del paesaggio, all’assetto territoriale urbano e rurale o ad altri fattori legittimi, con l’unico limite del rispetto dei principi di proporzionalità e della non discriminazione.   Matteo Benozzo docente diritto ambientale e territorio – Università degli Studi di Macerata  

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