Ue

Economia circolare e Recovery Fund. L’intervista del prof. Matteo Benozzo a Rai 3

L’UE ha avviato ben il 62 per cento delle iniziative intraprese nel mondo nel campo dell’economia circolare. Solo in Italia questo comparto vale 345 miliardi e due milioni di occupati. Nel focus di TGR RegionEuropa, le prospettive economiche delineate da Matteo Benozzo, professore di Diritto Ambientale all’Università di Macerata: «I fondi del Recovery Fund che si innestano con il Green New Deal sono una grande opportunità. Possono essere investiti per le imprese, per un rinnovamento tecnologico, per un miglioramento delle strutture e delle infrastrutture che siano necessarie alle imprese per migliorare la propria competitività» Il video di Rai3 (dal min. 2.00)

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Quali sono le misure previste dall’European Green Deal? Sky TG24 intervista il prof. Francesco Bruno

Intervistato da Sky TG24 Business, il professor Francesco Bruno, docente di Diritto Ambientale all’Università Campus Bio-Medico di Roma e partner dello studio legale internazionale Pavia e Ansaldo, spiega le misure previste dal “European Green Deal“, annunciato nei giorni scorsi dalla presidente della Commissione Ue. Tra le proposte, la neutralità climatica entro il 2050 e un fondo da 100 miliardi di euro per una transizione equa. (23 dicembre 2020)

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L’European Green Deal è una scommessa. Prof. Francesco Bruno su Fortune Italia

Ursula von der Leyen, presidentessa dell’esecutivo Ue ha lanciato l’European Green Deal, contenente piani e obiettivi della rivoluzione verde che è nei progetti di Palazzo Berlaymont: «Da un lato c’è la nostra visione per un continente climaticamente neutro per il 2050 e dall’altro una roadmap interamente dedicata, che prevede 50 azioni». Su Fortune Italia, Francesco Bruno, docente di Diritto ambientale al Campus Biomedico di Roma e partner dello Studio Internazionale Pavia & Ansaldo, commenta la notizia e analizza le misure contenute nella manovra, auspicandosi che “questa sia l’occasione di ridare dignità alle singole persone “umane” (tutti noi) danneggiate da condotte che non hanno considerato che l’ecosistema ha un valore inestimabile, anzi ogni suo “frammento” ha un valore inestimabile, un valore “esistenziale” più che “biologico”, che intacca la nostra cultura e la nostra storia e si collega alla liberta di agire senza essere danneggiati a “casa” nostra”. “La speranza – prosegue Bruno –  tuttavia è che ciò non si fondi su una visione ecocentrica del rapporto tra uomo e ambiente, ma antropocentrica, in cui è l’essere umano ad essere il “soggetto” destinatario dei (potenziali) benefici delle politiche pubbliche. Senza che la natura abbia un valore in “sé”. Qui l’intervento integrale.

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Il prof. Francesco Bruno presenta volume “Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto” al Senato

Il confronto tra il diritto alimentare europeo e statunitense sarà oggetto della presentazione dei volumi editi da Cedam ‘Il diritto alimentare nel contesto globale: Usa e Ue a confronto‘, scritto da Francesco Bruno, docente di diritto alimentare presso l’università Campus Bio-Medico di Roma, e ‘European and global food law’ (nella duplice edizione inglese e cinese) dei professori Luigi Costato (Università di Ferrara)? e Ferdinando Albisinni (Università della Tuscia)?. L’evento si terrà martedì 23 gennaio presso la Sala ‘Caduti di Nassirya’ del Senato, alle ore 12.  Insieme agli autori, parteciperanno Francesco Adornato (Università di Macerata), Laura De Gara (Università Campus Bio-Medico di Roma), Cosimo Ferri (Sottosegretario alla Giustizia), Emanuele Marconi (Università del Molise e Università Campus Bio-Medico di Roma). Introdurrà il senatore Massimo Caleo, vice presidente della commissione Ambiente del Senato.In particolare, nel volume a firma del professor Bruno, viene affrontata l’evoluzione del diritto alimentare statunitense, prendendo le mosse della legislazione iniziale e mettendo in evidenza il progressivo accostarsi del diritto del cibo al diritto agrario, strettamente legati nell’oggetto e nei presupposti. Analizzando i concetti di “Food Safety”, “Food Health” e “Food Security”, viene posto l’accento sull’importanza del contributo degli studiosi di food law statunitense alla ricostruzione del diritto alimentare (europeo e nazionale) quale possibile elemento per la rilettura del processo di integrazione europea

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Intervista Prof. Francesco Bruno: «La direttiva Seveso non si applica al Tap. Ecco perché il progetto non è in bilico». Intervista al Corriere del Mezzogiorno (20 dicembre 2017)

  Dal Corriere del Mezzogiorno – 20 dicembre 2017   Parla Francesco Bruno, docente della Sapienza.: «Il governatore Emiliano sbaglia a insistere» Il gasdotto Tap? Non deve essere assoggettato alla direttiva Seveso. Sbaglia Michele Emiliano a insistere. È il parere di Francesco Bruno, docente di Diritto ambientale alla Sapienza e all’università del Molise. Emiliano continua a contestare la localizzazione di Tap: proteste fondate? «La polemica degli ultimi giorni sono state rinfocolate dall’esplosione di un impianto in Austria. Analogo, dice Emiliano, a quello da realizzarsi a Melendugno. Dal punto di vista giuridico, direi che non ci sono motivi per rimettere in discussione il progetto». La Regione invoca l’applicazione della direttiva Seveso sugli impianti pericolosi. «Sul punto c’è stata una sentenza del Tar Lazio, confermata dal consiglio di Stato, e un provvedimento del gip di Lecce. Sostengono che l’impianto di Melendugno – cosiddetto Prt – non deve essere assoggettato a direttiva Seveso. Peraltro il ministero dell’Ambiente si era rivolto alla commissione europea. Bruxelles ha replicato che nel caso in cui il Prt sia realizzato al di fuori di uno stabilimento chiuso (è il caso di Tap) si deve escludere l’applicazione della direttiva Seveso. C’è stata un’altra diatriba circa la possibile manipolazione del gas nel Prt – per esempio il passaggio da stato liquido a gassoso o viceversa – ma questa è esclusa. Anche per questo, la normativa citata non va applicata». Emiliano minaccia di rivolgersi alla procura della Repubblica. Che ne pensa? «Ci sono interventi di tre ministeri (Ambiente, Sviluppo, Interni) che hanno autorizzato l’impianto, senza applicare la normativa Seveso. Però non significa che l’autorizzazione non sia sufficientemente severa a tutela dei cittadini. Ciò detto: Emiliano potrebbe avere – questo non lo so – evidenze di mancanze di misure di salvaguardia: in questo caso potrebbe intervenire. Diversamente, sembra difficile che tre ministeri e anche la Ue siano intervenuti senza considerare le ricadute su salute e ambiente». Emiliano protesta per Tap ma pure per Ilva. Non ritiene che su questi temi la Regione debba poter far sentire la sua voce? «Assolutamente sì. C’è un principio di cui si deve tenere conto – in materia ambientale ma non solo – ed è quello della leale cooperazione istituzionale. Stato e Regione vi si devono attenere per lavorare in funzione del bene comune. La leale cooperazione si estrinseca attraverso la conferenza dei servizi, cui sono chiamati tutti gli enti interessati. Evidentemente la Regione ha partecipato e si è trovata in minoranza. Ora ha impugnato il decreto ambientale – non sta a me dire se in maniera fondata o infondata – e ha costretto il governo a convocare un tavolo con gli enti locali (si apre oggi, ndr)». Su Ilva il governo non ha svolto la valutazione di impatto sanitario. Non sarebbe il caso che quell’analisi fosse eseguita? «Non credo. Quella è una misura che dovrà essere integrata, magari prima che Ilva passi di mano e ricominci l’attività secondo nuove logiche produttive. Non è, dunque, una mancanza in senso tecnico-giuridico. Caso mai lo è sul piano sociale. Dal punto di vista giuridico, la valutazione sanitaria è un provvedimento che può essere integrato in una fase successiva».  

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Sentenza Corte Ue su Ogm: l’analisi del prof. Matteo Benozzo su Italia Oggi (14 settembre 2017)

  Da Italia Oggi – 14 settembre 2017 Illegittimo il divieto imposto dal governo italiano alla coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810, di proprietà della Monsanto, sebbene fosse autorizzato all’immissione in commercio nell’Unione europea nel lontano 1998. La Corte di giustizia Ue ha depositato la sentenza (procedimento C-111/16) relativa al noto caso dell’agricoltore Giorgio Fidenato; caso da cui i giudici europei desumono il principio generale che non bastano i dubbi per vietare la coltivazione di Ogm e che nessuno stato membro può adottare misure di emergenza concernenti il transgenico senza che sia evidente l’esistenza di un grave rischio per la salute o per l’ambiente. La decisione si incentra sulla particolare natura dell’art. 34 del regolamento Ce n. 1829/2003 in materia di autorizzazione e commercializzazione degli alimenti geneticamente modificati, che prevede la possibilità per i paesi membri di adottare misure emergenziali «quando sia manifesto che prodotti autorizzati possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente». Nel 2013, il governo italiano aveva deciso di vietare la coltivazione del Mon810 ricorrendo a tale articolo, ma senza prove manifeste di un «grave rischio» per la salute, a fronte invece solo di due studi del Cra e dell’Ispra che avevano sollevato dubbi sulla salubrità del granturco biotecnologico. Il governo aveva ritenuto tali studi sufficienti a giustificare l’adozione del divieto ai sensi del principio di precauzione ex art. 7 del regolamento Ce n. 178/2001 sulla sicurezza alimentare, che consente l’adozione di misure provvisorie di gestione dei rischi «qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico». A conclusione del giudizio, la Corte di giustizia ha ritenuto illegittimo l’assunto del governo italiano sostenendo che il regolamento 178 rappresenta una norma generale in materia alimentare di cui il regolamento 1829 sarebbe norma speciale. Per cui i principi generali della prima (tra cui il principio di precauzione) troverebbero espressione e adattamento nella seconda, ma in forza delle sue specifiche disposizioni che consentono l’operatività dei principi ove non stabilito diversamente. Ebbene, secondo la Corte l’art. 34 non consentirebbe limitazioni alla circolazione degli alimenti geneticamente modificati, già autorizzati al commercio dalla Commissione, in forza del principio di precauzione, ma solo in ipotesi di concrete criticità e a fronte di prove manifeste, in quanto tale principio avrebbe già spiegato tutti i suoi effetti di tutela lungo tutto l’iter autorizzativo previsto dal regolamento 1829 per la messa in commercio, non potendo essere nuovamente fatto valere dopo il rilascio della relativa autorizzazione. La decisione chiude una fase di incertezza sull’operatività delle regole europee in materia di Ogm, che però non avrà conseguenze concrete nelle politiche territoriali dei singoli stati. Se obiettivo del divieto italiano era la limitazione del Mon810 alla sola fase di messa in coltura (che la stessa società titolare del brevetto, la Monsanto, aveva deciso di interrompere da alcuni anni), la modifica del 2015 alla direttiva 2001/18/Ce sulla coltivazione di tali prodotti consentirà comunque allo stato italiano di raggiungere tale obiettivo e riproporre nel breve una disciplina equivalente. Dopo il 2015, infatti, l’Unione europea ha trasferito proprio agli stati membri la regolamentazione della coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali, tradizionali e biologiche, con possibilità di limitare o vietare gli Ogm in tutto, o in parte, il loro territorio, senza più utilizzare clausole di salvaguardia o misure emergenziali; basando le propri decisioni su motivazioni socio-economiche, di tutela della biodiversità o anche del paesaggio, all’assetto territoriale urbano e rurale o ad altri fattori legittimi, con l’unico limite del rispetto dei principi di proporzionalità e della non discriminazione.   Matteo Benozzo docente diritto ambientale e territorio – Università degli Studi di Macerata  

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Sul quotidiano Il Foglio, l’intervista al prof. Francesco Bruno sul sequestro del polo petrolchimico di Siracusa

  Da Il Foglio – 3 agosto 2017 Alcuni giorni fa, i tre impianti di raffineria più importanti in Italia sono stati posti sotto sequestro preventivo dalla magistratura con l’accusa di inquinamento ambientale. Si tratta degli stabilimenti che compongono il polo petrolchimico di Siracusa: uno di proprietà della Esso, che fa capo alla multinazionale ExxonMobil, e gli stabilimenti Isab Nord e Isab Sud che invece sono di proprietà dei russi di Lukoil. Gli impianti lavorano circa 20 milioni di tonnellate di petrolio all’anno, dando lavoro a duemila persone, più – si stima – altre duemila persone di indotto. I magistrati della procura di Siracusa avrebbero accertato un “significativo contributo al peggioramento della qualità dell’aria dovuto alle emissioni degli impianti”, chiedendo e ottenendo per questo motivo dal gip il sequestro preventivo di tutto il polo, condizionando la possibilità di continuare la produzione all’adempimento di alcuni interventi di tipo ambientale. Il gip ha dato quindici giorni di tempo alle società per decidere se aderire alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sequestro, prendere o lasciare. Se le aziende decidessero di non aderire potrebbero arrivare i sigilli e il blocco degli impianti. Presunto inquinamento ambientale, sequestri preventivi, grancassa mediatica, rischio per l’impresa di chiudere i battenti. Il copione è noto, anche se sono meno noti i risvolti causati da queste inchieste sulla vita delle imprese, strozzate da imposizioni ambientali che poi, a distanza di anni, spesso si rivelano infondate, e basate in alcuni casi più su ragioni ideologiche pseudo-ambientaliste che su dati scientifici. Basta poco per far scattare il “caso”: la protesta di un comitato cittadino, una campagna indignata sui social network, il passaparola malizioso della piazza. Subito interviene la magistratura. “L’uso delle misure cautelari, come il sequestro preventivo, è diffusissimo nei casi di presunto inquinamento”, nota Francesco Bruno, tra i massimi esperti di diritto ambientale in Italia, docente all’Università La Sapienza e all’Università Campus Bio-Medico di Roma. “Il problema è che in questi casi le imprese sono tenute completamente all’oscuro: nel momento in cui la misura cautelare è emessa, l’impresa viene a sapere del blocco all’impianto e non vi è alcuna possibilità di aprire un confronto fra l’impresa e la magistratura sulla definizione delle attività che dovranno essere effettuate per non nuocere all’ambiente. Le imprese si ritrovano improvvisamente di fronte all’impossibilità di proseguire l’attività, con tutti i rischi che ne conseguono sul piano dell’occupazione”. Una situazione di strapotere della magistratura che non ha eguali nei paesi più sviluppati, in particolar modo negli Stati Uniti: “Mentre in Italia – prosegue Bruno – sul piano della tutela dell’ambiente esiste un’organizzazione istituzionale frazionata e suddivisa fra vari livelli, tra governo centrale, regioni e comuni, con sovrapposizioni e contrasti, negli Stati Uniti esiste un’unica agenzia indipendente, l’Environmental Protection Agency (Epa). Nel caso in cui dovesse emergere una presunta violazione delle norme ambientali, l’Epa avvia una procedura aperta, pubblica, trasparente e di confronto diretto con l’impresa. In virtù di quanto previsto dal Freedom of Information Act (Foia), l’agenzia ha l’obbligo di negoziare con l’imprenditore gli obiettivi degli adeguamenti ambientali e di informare i cittadini su tutto ciò che avviene nel corso del procedimento. E’ una procedura molto più flessibile che consente all’imprenditore di potersi adeguare alla normativa tecnica”. Insomma, negli Stati Uniti l’impresa sospettata di inquinamento non si trova improvvisamente schiacciata da imposizioni calate dall’alto dalla magistratura, spesso basate su una dubbia conoscenza scientifica della materia, ma si trova di fronte una procedura che prevede trasparenza, efficienza e certezza del diritto. “Trasparenza perché il Foia impone procedure aperte, in cui è sufficiente andare sul sito dell’Epa per sapere tutto ciò che avviene in maniera molto chiara. Efficienza perché l’Epa è estranea a una cultura e a un’organizzazione burocratica, e ha una struttura molto più snella e veloce della Pubblica amministrazione. Certezza del diritto perché c’è la possibilità di confrontarsi sull’applicazione delle misure tecniche e l’impresa è maggiormente tutelata rispetto all’adozione di possibili misure cautelari. La magistratura potrebbe entrare in gioco solo in un secondo momento, quando però le misure cautelari hanno ormai perso di senso, anche perché è la stessa Epa che può intervenire attraverso delle misure sospensive dell’attività produttive nel caso l’impresa si negasse al confronto”, spiega Bruno. Quel che l’Italia dovrebbe imparare Un modello replicabile in Italia? “Il nostro ministero dell’Ambiente ha già un organo tecnico, l’Ispra, che però è soltanto un ente di coordinamento delle varie agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. Bisognerebbe costituire un’agenzia indipendente modello Epa, con propri poteri regolatori e anche sanzionatori, con cui le imprese possano dialogare per risolvere ogni controversia di carattere ambientale. In questo modo si fornirebbero anche le linee guida importanti ai consulenti tecnici delle procure e degli uffici dei tribunali, che a quel punto avrebbero indicazioni autorevoli a cui difficilmente potrebbero sottrarsi”. In attesa che tutto ciò avvenga, la nostra giustizia lenta, sommaria e mediatica disincentiva gli investimenti dall’estero. In un convegno di qualche settimana fa sul rapporto tra giustizia e imprese, Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia, ha riportato un dato allarmante: “Fatto cento lo stock degli investimenti Usa nel mondo, l’Italia attira solo lo 0,8 per cento del totale”. Cioè niente. Visione confermata da Francesco Bruno per la sua esperienza di avvocato nell’importante studio legale internazionale Pavia e Ansaldo: “La prima cosa che chiedono gli investitori statunitensi, o comunque stranieri, è se sono salvaguardati dal punto di vista della materia giuslavoristica, la seconda è se lo sono sul piano della normativa ambientale, ormai considerata come un costo non preventivabile. La mancanza di certezza del diritto comporta una mancanza di certezza rispetto a possibili risvolti giudiziari”. “Nel corso della mia esperienza – aggiunge Bruno – ho spesso dovuto raccogliere l’incredulità degli interlocutori americani rispetto a procedure, tempistiche e normative italiane”. Un esempio? “Una delle multinazionali più grandi al mondo ha una serie di procedure ambientali aperte in Italia. Il gruppo voleva investire nella bonifica di un’area, ma la procedura è stata bloccata perché l’impianto era collocato all’interno di un sito di interesse nazionale, che nel frattempo, attraverso un provvedimento nazionale, è stato

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Intervista al prof. Bruno sul Giornale di Sicilia sul sequestro del polo petrolchimico a Siracusa

    Da Il Giornale di Sicilia – 22 luglio 2017   Lo spettro della chiusura degli impianti è lontano, mentre i provvedimenti cautelari richiedono solo gli interventi necessari a rendere ecocompatibile la produzione del petrolchimico di Siracusa. Lo spiega il professor Francesco Bruno, avvocato dello studio legale Pavia e Ansaldo e docente di diritto ambientale presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Università del Molise. Professore, cosa accade a Siracusa? Il provvedimento emesso dalla magistratura è un sequestro condizionato: la Procura ha sequestrato l’impianto condizionando la possibilità di continuare la produzione all’adempimento di alcuni interventi di tipo ambientale. Dei tecnici della magistratura hanno rilevato nelle loro perizie dati dai quali si evincerebbe che l’impianto sta inquinando l’aria, e di conseguenza per permettere di continuare l’attività produttiva è richiesto necessariamente di porre in essere le prescrizioni richieste, misure di tipo ambientali che servono a far sì che l’attività svolta sia compatibile con un livello della qualità dell’aria che sia salubre e non nuoccia ai cittadini. Ma quindi all’impianto cosa succede? Viene chiuso? No, per ora non succede niente dal punto di vista industriale. Questo sequestro condizionato dà 15 giorni di tempo all’azienda per accettare di mettersi in regola con un cronoprogramma degli adeguamenti. O in alternativa l’industria ha dieci giorni di tempo per presentare ricorso al Tribunale del Riesame. Inoltre la ditta ha la possibilità di chiedere una proroga, per fare le proprie perizie e verifiche per i propri esperti e valutare se le richieste della magistratura sono corrette e accettabili o se è il caso di fare ricorso in base ai propri dati. In tutto questo periodo non succede nulla all’impianto. Che tempi ci sono perché si capisca se ci sono rischi o no? Per questi casi non ci sono termini prefissati, ma mi sembra verosimile che entro l’estate si arrivi a una risoluzione. O l’azienda accetta già subito le prescrizioni della magistratura, o se ci sarà ricorso io credo che comunque in poche settimane il Riesame si pronuncerà. Il che vuol dire che poi o l’azienda avrà avuto ragione o si adeguerà. Solo nel caso in cui le venga dato torto e rifiuti di adeguarsi allora può succedere che vengano a mancare le condizioni per proseguire l’attività produttiva. È un rischio concreto? Un caso simile all’Ilva? Assomiglia all’Ilva per quanto riguarda gli aspetti della necessità degli adeguamenti alla compatibilità ambientale, ma ci sono anche molte differenze. Con l’Ilva, oltre a tutta un’altra serie di noti problemi di altro genere, c’era stata una violazione della autorizzazione ambientale, mentre qui non se ne parla. Per quanto riguarda l’entità del rischio, io non lo so, però mi sembra che qui si tratti prevalentemente di odori e di necessità di filtri. Come funzionano queste norme in Italia rispetto al resto d’Europa? Il diritto ambientale è comunitario, quindi le normative ambientali funzionano allo stesso modo in tutta la Ue. Quella che è diversa è la procedura penale, per cui qui da noi esistono e sono spesso utilizzate queste misure cautelari come il sequestro condizionato, mentre in Europa si sarebbe entrati subito nel merito, coinvolgendo dal primo momento l’impresa nello studio dei problemi e delle soluzioni. Da noi invece la magistratura supplisce rispetto ai pubblici poteri (questo è un caso che forse doveva essere affrontato dalla Pubblica amministrazione) e in questo modo le imprese si trovano coinvolte solo a cose fatte.

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